Così tutte le cause ecclesiastiche si sarebbono agitate in Sicilia, ed essendo le sentenze uniformi, poteasi dar loro la esecuzione. 2. Essendo le due sentenze in prima, ed in seconda istanza conformi, poteano i litiganti per via di nullità, di gravame, o di restituzione in integrum ricorrere al giudice delegato dal papa; se però fossero difformi, si prescrivea che dovessero ricorrere al pontefice, il quale se altrimenti o in riguardo alle persone, che litigavano, o per rispetto alle cause istesse non si fosse determinato, ne avrebbe commesso lo esame nel regno. 3. Che nelle cause, che S.S. avrebbe commesso nel regno per delegazione, la prima, e la seconda istanza si facessero presso i giudici, ch’egli avrebbe delegati; in quelle però, che i vescovi, come suoi delegati, secondo la forma del concilio di Trento, avessero esaminate, si concedea, che l’appellazione si potesse fare al giudice deputato, dal di cui giudizio non si potesse ricorrere, che al solo Romano Pontefice. 4. Nelle cause degli esenti si stabiliva, che la prima istanza si facesse al tribunale del giudice delegato, la seconda però non appartenesse assolutamente, che alla santa sede. Riserbavasi finalmente il papa nel caso, che non restasse contento del giudice deputato, di avvisarne il re, e di rimuoverlo dopo sei mesi, nel qual caso potea S.M. nominare un altro. Noi abbiamo la copia di questa memoria della corte di Roma fra le nostre carte.
(1112) Il Caruso (Mem. Stor. P. III, lib. X, t. III, pag. 228) assegnò un altro motivo, per cui il vicerè Colonna recossi a Malta.
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