(1143) Reg. dell’uffizio del protonotaro dell’anno 1584.1585, XII indiz. fogl. 660.
(1144) Talamanca Elenco Universale pag. 94.
(1145) È conforme alle nostre leggi, che qualora va a marito una sorella, o una figliuola del re, debba il regno concorrere alla dote della medesima. Il re Giacomo nelle costituzioni, che pubblicò ai 5 di febbraro dell’anno 1285, dopo di essere divenuto nostro sovrano, in quarantasette capitoli, che ritrovansi nel primo tomo dei capitoli del regno al capo II. De non imponendis collectis in regno Siciliae nisi in quatuor casibus infrascriptis, fra’ quattro suddetti casi mette al capo VI questo: Quartus est, dice, pro maritanda sorore nostra, vel aliqua ex filiabus nostris, vel haeredum nostrorum (p. 8).
(1146) Mongit. Parl. di Sic. t. I, p. 406, e seg.
(1147) Caruso Mem. Stor. P. III, lib. X, t. III p. 235. – Amico in Auctario ad Fazellum t. III, p. 287. – Longo in Chron. apud Maurol. pag. 556.
(1148) Vuolsi che ne fosse stato aizzato dal pontefice Sisto V. Era questo papa irritatissimo contro di Elisabetta non solo perchè fomentava l’eresia tanto nel suo regno, quanto nei Paesi Bassi ancora, divenuta il sostegno di tutti i protestanti dell’Europa, ma altresì per la barbarie, che questa principessa avea usata con Maria regina di Scozia, per cui non contenta di averla tenuta per tanti anni prigione, senza avere veruno diritto sopra la di lei vita, l’avea condannata crudelmente a morte: azione, che ferì l’animo di tutti coloro, che aveano qualche sensibilità. Questo papa dalla sua parte non lasciò di adoperare le armi, delle quali soleano far uso i pontefici.
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