Per il terzo fu detto, che si sarebbe curato di non molestare la città colle artiglierie nello assedio del castello; salvochè nel caso, che non potesse altrimenti assalirsi. Fu accordata ai sudditi del re Vittorio la libertà di partire, non già quella di restare, e fu prescritto un termine per isloggiare da Palermo. Il quinto articolo non fu concesso; e per il sesto si convenne, purchè i Siciliani, che fossero a Torino, se ne ritornassero nello spazio di tempo, che il re Cattolico avrebbe loro accordato (Mongitore Diario di Pal. t. IV, pag. 13, 14).
(2109) Mongit. Diario di Pal. t. IV, pag. 13, 14. – Amico in Auct. ad Fazellum t. III, pag. 325.
(2110) Mongit. Diario di Pal. t. IV, pag. 14. – Amico in Auct. ad Fazel. t. III, pag. 326.
(2111) Mongit. Diario di Pal. t. IV, pag. 14.
(2112) Mongit. Diario di Pal. t. IV, p. 31, 34.
(2113) Lo stesso pag. 26.
(2114) Mongit. Diario di Pal. t. IV, pag. 27.
(2115) Lo stesso pag. 36.
(2116) Mongitore Diario di Pal. t. IV, pag. 36.
(2117) Vita di Monsig. F. D. Giuseppe Gasch cap. XII, pag. 61.
(2118) Vita di Monsig. F. D. Giuseppe Gasch cap. XII, pag. 61.
(2119) Mongit. Diario di Pal. t. IV, p. 39. 40.
(2120) Mongitore Diario di Pal. t. IV, pag. 41.
(2121) Mongitore Diario di Pal. t. IV, p. 41.
(2122) Mongit. Diario di Pal. t. IV, p. 42, e seg.
(2123) La così detta apertura del particolare non era, che un diritto, che si accordava ai particolari cittadini, o mercadanti, per cui poteano portare in Messina o per mare, o per terra frumenti, e venderli, o farli ridurre in pane, purchè pagassero la gabella civica al senato di tarini ventuno e tre piccoli per ogni salma di grano, e tarini dieci al re per il diritto di panizzazione.
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