La seconda è dei frumenti a calare, quando il venditore si obbliga di consegnare in un determinato tempo una data quantità di grani a un prezzo stabilito, del di cui valore ne ha preso una porzione, per prenderne poi l’altra, quando farà la consegna. La terza dicesi dei frumenti a rinnovare, quando colui, che ha venduti i frumenti alla meta, o a calare non ha i grani nell’atto della consegua, e il compratore si contenta di non averli per quello anno, e rinnova il contratto per averli consegnati nell’anno di appresso, computando nel capitale il di più, o detraendo il meno del prezzo corrente dei medesimi. Tutte queste maniere di trafficare i frumenti sarebbero legittime, e vantaggiose, se la fraudolenza non fosse entrata a renderle dannevoli. Il maggior dei mali è per lo più, che vende chi non ha, e arrivato il tempo della consegna, è obbligato o a comprare i grani a più caro prezzo di quello, che li ha venduti, o a restituire al compratore il denaro, che avea ricevuto nella vendita fatta, i frutti del medesimo, e il di più, che costa il frumento, quando si deve consegnare. A questi inconvenienti vi si possono aggiungere certi particolari abusi introdotti dalla mala fede, e dai raggiri dei sensali, dei quali avremo forse luogo di parlare nel seguente capo.
(2384) Reg. dell’uffizio del prot. dell’anno 1746.1747, IV ind., pag. 143.
(2385) Nello stesso registro all’istessa pagina.
(2386) Sebbene gli Ebrei, ch’erano in Napoli, si fossero, come si è detto, da sè stessi determinati ad abbandonare quel suolo, che non era molto vantaggioso alla loro sicurtà, nondimeno il dispaccio del re, con cui furono discacciati, non fu sottoscritto, che ai 30 di luglio di questo anno.
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