(2481) Reg. nell’officina del prot. dell’anno 1769.1770, XIV ind., pag. 105.
(2482) Riguardava questa legge i diritti di coloro, che hanno un condominio nei fondi, e quelli del fisco, delle chiese, e delle università privilegiate. Supplicava adunque il parlamento che fosse regolata nel seguente modo, cioè 1. che per breve tempo nelle locazioni s’intendesse soltanto quello di nove anni, e non più: 2. che il solo fisco, le chiese, e le università privilegiate potessero godere negli affari dei loro fondi della così detta additione in diem: 3. che trascorsi i legali termini di questa addizione, e fatti i novali ai 15 di gennaro dai locatori dovesse farsi il contratto, nè più si dasse luogo alla restituzione, nè al fisco, nè alle chiese, nè alle università suddette: 4. che la offerta da farsi non potesse essere infra la sesta parte; e finalmente, che coloro, che aveano condominio, ed erano citati, se non comparivano fra lo spazio di due mesi, non avessero più diritto al così detto retratto, e che se non erano stati citati, avessero un anno di tempo a dimandarlo.
(2483) Nelle offerte, che si faceano nelle gabelle dei fondi, era costume di offerire sopra lo stato attuale una data somma, a condizione, che non gabellandosi il fondo all’obblatore, questi godesse la quinta parte della somma offerta. Questo uso, che conducea al benefizio del padrone, perchè colla speranza del guiderdone molti si animavano a fare delle offerte, cominciò ad essere nocivo ai gabelloti. Nascea spesso la emulazione fra di essi, e talvolta per non lasciare al loro rivale il fondo controverso, faceano delle offerte eccessive, le quali apportavano di poi la loro rovina, mentre l’altro obblatore, che non avea concorso allo affitto, che per il solo vantaggio dei quinti, godea di questi pacificamente.
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Reg Riguardava
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