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      “Ha inoltre osservato, che sebbene in più capitoli del regno si trovi solennemente ordinato, che non possa la Inquisizione nella sua processura dipartirsi dalla forma, che le pubbliche leggi prescrivono: nondimeno prosiegua essa tuttavia il suo antico sistema, fabbricando i processi sopra denunzie segrete, facendo le prove con testimonii occulti, il nome dei quali è celato all’inquisito, privando così costui di quelle eccezioni, che secondo le leggi potrebbe produrre, e negandogli la libertà della difesa, con passare a pronunciare la sentenza, senza che sappia egli quali sieno stati i denunciati, quali le testimonianze ricevute contro di lui, e da chi sia stato difeso.
      “Ha conosciuto poi che, se non ostante le tante ordinazioni sovrane, non ha saputo cotesto tribunale nella forma dei suoi giudizii cambiare giammai sistema, sia ciò derivato dalla ferma credenza, che tale e non altra esser debba per sua essenza e costituzione principale, sostenendo lo stesso Inquisitor supremo in una delle sue rappresentanze, che un tal sistema e l’inviolabilità del segreto sia l’anima dell’Inquisizione, onde questa non possa reggere senza di quello, e che meglio sarebbe sopprimerla, che cambiar la forma della processura.
      “Ma per questa forma irregolare e riprovata da ogni diritto, e dalla sana ragione, ha S.M. considerato, che facilmente l’innocenza può essere conculcata, e possono i suoi vassalli ingiustamente restare oppressi; e che all’incontro sia un dovere della Sovranità, e del quale non possa dispensarsi a patto alcuno, il procurare che sia lontano dai sudditi suoi ogni timore di violenza.


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Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
Appendice - Indici - Note
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1333

   





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