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      Si vuole da alcuni, e fra questi dal cav. Bianchini citato di sopra, e forse con ragione, autore di questo discorso il consultore Simonetti, benchè qualche contemporaneo lo creda lavoro del dott. Gio. Battista Fidotti di Castrogiovanni.
      (2563) Editto reale per lo ristabilimento ed ampliazione de’ privilegi e del salvocondotto della scala e portofranco della città di Messina, colle istruzioni per lo buon andamento del medesimo, e colla tariffa delle valutazioni delle mercanzie per regola della esazione de’ dritti di lazzaretto, di portofranco, e di estrazione per dentro il regno di Sicilia, pubblicato per ordine di S.M. in Napoli nel 1784.
      (2564) Villab. Diar., vol. 12, pag. 580. – Prammatica del 17 luglio 1784.
      (2565) Biglietto viceregio del 26 novembre 1784. – “Informato io che alcuni baroni di questo regno, ignorando forse le leggi e i limiti della lor facoltà, sogliono con lettere dirette a’ capitani locali ordinare per via di fatto carcerazioni ed altre pene, ed ingerirsi a decidere materie che richiedono esame e discussione giudiziale: e che talvolta nell’ordinare le carcerazioni sogliono usare ne’ loro rescritti la formola per motivi a noi benvisti, la quale è vietata agli stessi giudici a tenore delle lettere regie di Filippo II inserite nel tom. V. delle Sicule Sanzioni. E considerando io che in tal modo si lede la libertà civile di ogni cittadino che si è ricoverato sotto lo scudo di legge certa, e sotto la tutela di certo magistrato, che è mero esecutore della legge medesima, ho risoluto, per evitare ogni disordine, incaricare, come fo, V. S. che con sua circolare imponga a tutti gli officiali ordinarii delle terre baronali che, sotto le pene da stabilirsi da cotesto tribunale, non possano, nè debbano eseguire siffatti rescritti che per via di lettere, o in altra consimile maniera vengano loro comunicati da’ rispettivi baroni in tutte le materie riguardanti affari di giustizia così civili che criminali, ne’ quali si deve procedere juris et rithus ordine servato, e che quando fosse loro esibita tal sorta di rescritti, siano tenuti sotto le stesse pene sospenderne la esecuzione, e darne parte al Governo per potersi sospendere la giurisdizione a quei baroni che ne abusassero dopo la pubblicazione della circolare, e per potersi adoprare contro a’ medesimi tutti gli altri espedienti che la legge prescrive e suggerisce.


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Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
Appendice - Indici - Note
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1333

   





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