” – Vill. Diar., vol. 12, pag. 538.
(2566) Prammatica del 13 dicembre 1784. – Villab. Diar., vol. 12, pag. 614.
(2567) Reale biglietto del 1 gennaro 1785. “Avendo considerato che i baroni quasi tutti del regno eleggono gli amministratori delle università senza veruna facoltà o regia concessione, ed anche il sindaco che è un procuratore della università medesima, tuttochè da re Federico fu espressamente vietato a’ medesimi d’ingerirsi in tali elezioni, le quali allora si facevano a sorte o sia a bussolo, la quale forma soltanto fu mutata dal re Ferdinando il Cattolico, il quale prescrisse col capitolo 57 che si facessero per via di scrutinio e per maggioranza di voti da darsi, convocato consilio, e con giuramento: ed avendo inoltre considerato che non può valere la costumanza che si allega in lor favore da’ baroni per la elezione di essi giurati, perchè contro la espressa volontà delle leggi già dinotate, e perchè contraria alla ragione, giacchè gli interessi delle università sono opposti agl’interessi del barone, il quale non deve perciò eleggere coloro che ne sono gli amministratori, sicchè una tal costumanza deve dirsi abusiva. E riflettendo inoltre, che una tal facoltà attribuita a’ baroni non può derivarsi neppure dalla concessione del Mero e Misto ch’ebbero ad beneplacitum ed in officio dal re Martino, e per cui si han da riguardare come giustiziarii dal re costituiti ne’ loro feudi, sicchè non può appartener loro che la elezione degli officiali che amministrano giustizia; ma non mai di coloro che maneggiano il peculio delle università, i quali non possono chiamarsi ufficiali: perciò ho risoluto che cotesta gran corte distenda un circolare con cui vieti a’ baroni d’ingerirsi nella elezione de’ giurati e del sindaco, che sarà permessa soltanto a quei che mostrassero di averne ottenuta speciale real concessione.
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