Acriter instamus itaque, ut encyclicae literae Universitatibus Regni per Trib. expediantur ad hoc, ut detento consueto Concilio relatam emphyteusim proponant, et Tribunali quid conclusum referant, una cum peritorum relationibus, distincte quantitatem et qualitatem Communium describentibus, ut inde quod utilius, quodque magis rationi congruum fuerit, expediatur, pro ut fusius in Trib. disserendum. – Grassellino Fisci Patronus.”
(2573) Reale dispaccio degli 8 novembre 1788.
“Avendo i rappresentanti dei cittadini di Motta di Affermo, Tusa, Naso, Castelbuono, Pettineo, e Ficarra fatto presente al Re di non potere ora mai più resistere alle tante angarie, estorsioni, ed esorbitanze, che dispoticamente dai loro rispettivi baroni si esercitano con le usurpate prestazioni, e diritti proibitivi di molini, trappeti, forni, macelli, fondachi, taverne, terraggi, terraggiuoli, galline, baglie, ed altri simili, per qual motivo sono stati necessitati d’introdurre le cause in cotesti Tribunali, dispendiandosi in litigii, ad oggetto di farne dichiarare la loro insussistenza, giacchè l’esercizio di essi lede non solo la suprema regalia, ma benanco è d’impedimento alla industria, alla coltura, ed al commercio; e trovandosi dall’Augusto Re Cattolico, non men che dal benigno nostro Sovrano emanate varie provvidenze in questo regno per simili casi, e specificamente con tre reali dispacci, due de’ quali sotto li 27 dicembre 1766, e 3 gennaro 1776, per la reale segreteria di stato e guerra, coi quali si sono dichiarati illegittimi tali dritti proibitivi, prestazioni, esazioni, riscossioni, ed altri di qualunque genere, che non venissero sostenuti da espressa litteral concessione fatta dal fisco unitamente e dal feudo.
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