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      “3. S.M. il Re delle Due Sicilie osserverà la più esatta neutralità verso tutte le potenze belligeranti; in conseguenza la M.S. s’impegna ad impedire indistintamente l’accesso ne’ suoi porti a tutti i vascelli armati in guerra appartenenti alle dette potenze, che eccederanno il numero di quattro al più, secondo le regole conosciute della predetta neutralità. Sarà loro ricusata ogni provvista di munizioni o mercanzie conosciute sotto il nome di contrabando di guerra.
      “4. Sarà accordata ne’ porti e rade delle Due Sicilie ogni sicurezza e protezione contro qualunque aggressione a tutti i bastimenti mercantili francesi, ed a tutti li vascelli da guerra della Repubblica, che non eccederanno il numero stabilito nell’articolo precedente.
      “5. S.M. il Re delle Due Sicilie e la Repubblica Francese s’impegnano a far togliere il sequestro da tutti gli effetti, rendite, beni arrestati confiscati e ritenuti in seguito della guerra attuale a’ cittadini e sudditi dell’una e dell’altra potenza, e ad ammetterli rispettivamente all’esercizio legale de’ diritti ed azioni che loro potessero appartenere.
      “6. Tutti i prigionieri fatti dall’una e dall’altra parte, compresi gli uomini di mare e marinai, saranno reciprocamente restituiti in un mese di tempo, da decorrere dal cambio delle ratifiche del presente trattato, pagando i debiti ch’essi avessero contratti durante la loro prigionia. I malati ed i feriti continueranno ad essere curati negli ospedali rispettivi, e saranno resi subito dopo la loro guarigione.


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Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
Appendice - Indici - Note
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1333

   





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