“9. Viceversa i sudditi tunisini saranno sottoposti nelle due Sicilie a quelli dritti e spese che pagano colà i naviganti e trafficanti esteri.
“10. Siccome si usa pagare in Tunis da tutti i bastimenti delle potenze amiche un dritto di ancoraggio, così ancora dovranno come gli altri pagare il medesimo diritto i bastimenti siciliani ec., e l’istesso praticheranno e pagheranno i bastimenti mercantili tunisini nei porti siciliani ec.
“11. Tutti li schiavi napolitani e siciliani che al presente sono in Tunis vi dimoreranno e non saranno liberi che mediante il solito riscatto, e come si è sin qui sempre praticato.
“12. La presente tregua ha avuto principio dal giorno 15 della presente luna Moharram che corrisponde al 18 giugno parimente corrente, e se in quest’epoca o dopo della medesima, alcuno armamento tunisino avesse predato o predasse qualche bastimento o suddito siciliano ec. sarà subito liberato con tutte le sue appartenenze, e vice versa lo saranno i tunisini, che sarebbero o fossero stati predati dai siciliani.
“13. Venendo a terminare la tregua si conteranno due mesi dal giorno, che ne farà l’intimazione S.E. il bassà bey di Tunis all’incaricato di affari di S. M. siciliana, onde possano i naviganti regolarsi e ritirarsi, e così per una parte ed altra si dovranno restituire e liberare i sudditi, effetti, e bastimenti delle due nazioni che fossero presi, o arrestati avanti di terminare i due mesi, passati i quali saranno di buona presa, e le ostilità si useranno come prima.
“Questa è la conclusione del presente trattato che resta fermo e invariabile sino alla fissata epoca da parte di S.E. Kamuda bassà bey di Tunis per sè e la regenza di cui è il capo, e per parte di S. M. siciliana dall’appositamente spedito sig.
| |
Sicilie Tunis Tunis Moharram Tunis Tunis
|