A quest’effetto saranno destinati due commessarii. Uno sarà nominato da S. M. Siciliana, e l’altro da S. M. Britannica. Ad essi sarà affidata sotto i rispettivi ordini la soprintendenza degli affari pecuniarii della sudetta divisione, e le loro ricevute saranno sufficiente cautela per l’impiego delle somme che vengono destinate per la medesima.
“Art. 5. S.M. il re delle due Sicilie assegna ben anche la somma di 2,000 once il mese tanto per le spese di accomodo d’armi, d’artiglieria, di attrezzi di campagna, di spedali, di tende, di munizione ec., quanto per ogni spesa straordinaria di qualunque specie che possa occorrere per detta divisione: questa somma sarà ritenuta come la precedente sul sussidio mensuale della Gran Brettagna.
“Art. 6. S. M. Siciliana farà consegnare la detta divisione ben vestita, armata, e rispettivamente provveduta di cavalli a tenore di quanto vien descritto nell’articolo 3, menochè pel quarto reggimento da formarsi tutto di Siciliani; giacchè la somma fissata per lo stesso cominciandosi a pagare dal primo del corrente mese di settembre in poi, come se fosse già esistente, ogni spesa di vestiario, armamento, ingaggio, ed altro che sarà necessario per detto reggimento, dovrà supplirsi dal governo britannico.
“Art. 7. S. M. Siciliana concorrerà ben volentieri con tutti i mezzi che sono in suo potere, a mantener sempre completa la sudetta divisione; e quando s’incontrassero ostacoli insormontabili, i due governi si metteranno d’accordo per ottenersi l’intento nella miglior maniera possibile.
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