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      “Art. 8. Le alte parti contraenti sono convenute, che di tempo in tempo si farà ritornare in Sicilia una porzione di corpi di detta divisione, e che a questa si spedirà il rimpiazzo in ugual numero degli altri corpi dell’armata, che rimangono alla difesa di Sicilia. Si praticherà ciò ad oggetto che tutta la reale armata sia egualmente considerata, e del pari agguerrita. S. M. Britannica poi promette, che restituendosi in Sicilia la detta divisione, o qualche corpo di essa, i suoi individui dovranno avere l’equipaggio che loro corrisponde, e la cavalleria lo stesso numero di cavalli, che ha portato: e quando vi sia mancanza di vestiario, armamento, o cavalli, sarà il tutto rimpiazzato a spese del governo britannico.
      “Art. 9. Nei casi di vacanza di uffiziali per qualunque causa, il comandante inglese di detta divisione farà la regolare proposta al governo di S.M. il re delle due Sicilie per attenderne le sovrane risoluzioni. Soltanto nel campo di battaglia la M.S. accorda al detto comandante britannico la facoltà di fare quelle promozioni, che crederà nella sudetta divisione.
      “Art. 10. S.M. il re delle due Sicilie lascia al comandante in capo delle forze britanniche in Sicilia la scelta dei brigadieri che dovranno servire nella riferita divisione; e dichiara che i medesimi saran sempre soggetti agli ordini del generale britannico che comanderà la sudetta divisione.
      “Art. 11. Resta dichiarato e convenuto che deducendosi dal mentovato sussidio britannico le due somme citate negli articoli 4, e 5, le quali ascendono ad once 398,073, 3, 10, come ancora l’altra partita di once 7000 al mese, siano once 84 mila l’anno convenute pel mantenimento della real flottiglia in Messina, il dippiù che produrrà il sudetto sussidio, secondo il cambio, che risulterà dai cambii, che si saran fatti in Palermo nel mese precedente al pagamento, sarà soddisfatto in Palermo mensualmente, e con un mese sempre anticipato, a tenore dei trattati, al segretario di stato per gli affari esteri di S. M. Siciliana, le di cui ricevute saranno riguardate come una quietanza sufficiente per ciascun pagamento.


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Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
Appendice - Indici - Note
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1333

   





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