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      “Art. 12. I sudetti due uffiziali, che faran da commissarii, in ogni tre mesi dovran dare il conto delle spese della detta divisione al governo di S. M. Siciliana, e lo stesso dovrà praticarsi per le spese della reale flottiglia in Messina. Se nel caso alla fine dell’anno vi sarà restato qualche avanzo dal sussidio destinato ai sudetti servigi, resta convenuto che tale avanzo sarà impiegato dal comandante delle forze britanniche in Sicilia a riparare o a costruire delle fortificazioni, o a quegli oggetti che sembreranno i più necessarii alla difesa della Sicilia. Di queste spese ne sarà anche dato conto al governo di S. M. Siciliana.
      “Art. 13. S.M. il re del regno unito della Gran Brettagna, e dell’Irlanda in contracambio prende l’impegno solenne di garentire a S.M. il re delle due Sicilie e alla sua reale famiglia in qualunque trattato di pace, che sarà per fare colla Francia, la sovranità, il dominio, e il possesso del regno di Sicilia.
      “Art. 14. S. M. Britannica anche per la stessa considerazione promette di rilasciare tutte le somme, che sono state spese oltre del sussidio per la difesa della Sicilia.
      “Art. 15. Il presente trattato addizionale ai trattati d’alleanza e di sussidii dei 30 marzo 1808, e 13 maggio 1809, sarà ratificato dalle due alte parti contraenti, e le ratifiche saranno cambiate nella debita forma qui in Palermo nel termine di quattro mesi, o più presto se sarà possibile.
      “In fede di che noi sottoscritti, in virtù dell’autorizzazione dei nostri sovrani rispettivi, abbiamo apposto il suggello delle nostre arme.


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Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
Appendice - Indici - Note
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1333

   





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