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      “Quanto poi al secondo articolo, cioè che il Comitato trovandola necessaria proponesse i mezzi, ci siamo fatti un dovere d’occuparcene seriamente, e a tale effetto abbiamo cominciato dal riscontrare e maturamente ponderare tutto quello, che su lo assunto è stato disposto da’ precedenti parlamenti, e particolarmente da quelli del 1812, e 1815.
      “E primieramente abbiamo percorso attentamente tutto ciò, ch’è stato prescritto relativamente alla Colonna annonaria di Palermo dal parlamento del 1812, ed abbiamo osservato, che i mezzi vi sono dallo stesso fissati e determinati, e che nessun compenso si dà per quel caso, come è accaduto al presente, in cui venissero meno, o non corrispondessero ai calcoli fatti i fondi, che furono per tal oggetto assegnati. Abbiamo poi rilevato da’ § V e VI del cap. I de’ consigli civici del succennato parlamento, che mentre si dà al consiglio di ogni comune l’autorità di stabilire quel sistema di pubblica annona, che riputerà più confacente al bene generale di esso comune, gli vieta però a tal effetto d’imporre tasse senza l’autorità del parlamento. Parimenti permettendo nel § XVI dell’istesso capitolo al civico consiglio di proporre i mezzi di provvedere ai bisogni del proprio comune, ossia di stabilire la così detta Congrua gli proibì di accrescere con nuovi pesi comunitativi gli introiti, senza l’intelligenza ed approvazione del parlamento. Abbiamo è vero osservato, che dal parlamento del 1815 fu derogato a tale legge che ha rapporto alle Congrue nel § XV del decreto sulle Congrue, dove si dice, che ogni Consiglio civico formerà la rispettiva Congrua, ove essa non provveda ai bisogni comunali, o la riformerà qualora è in opposizione co’ stabilimenti sopra prescritti, la metterà subito in esecuzione, cominciando a percepire l’introito di que’ dazii che giudicherà d’imporre, senza che nessuna autorità ne potesse impedire l’esecuzione, sintanto che ne’ casi di querela non vi sarà un giudicato in contrario, dovrà però nella ventura sessione mandarla al parlamento, per riceverne la necessaria approvazione.


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Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
Appendice - Indici - Note
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1333

   





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