“Intanto non convenendo di obbligarsi i comuni a formare nuove carceri sino a che non saranno stabiliti i circondarii, S.A.R. ha comandato che si dessero le disposizioni seguenti:
“1. Che sino a quando non sarà definito in qual comune vi debbano essere le carceri, si sospenda di restituirsi ai baroni le prigioni di loro spettanza, dovendosi però pagare ai medesimi la convenuta pigione a carico del rispettivo comune.
“2. Che in questo intervallo i comuni continuassero a contribuire il salario al carceriere, e facessero nel locale quegli accomodi e riparazioni, che il bisogno esige, e che sono necessarii per la sicurezza dei detenuti.
“3. Che quando le carceri non sono ben sicure, nè costruite a norma dei regolamenti, i comuni siano tenuti a pagare la mercede ad uno o due custodi, secondo la richiesta che loro sarà fatta dai capitani locali, dovendosene però subito dar conto all’avvocato fiscale della gran corte, affinchè potesse il medesimo determinare il numero dei custodi che saranno nccessarii, regolandolo dal numero e qualità dei detenuti, e col maggiore risparmio possibile de’ comuni.
“Si servirà Ella pertanto nel partecipare ciò ai magistrati municipali dei comuni dipendenti, di dare gli ordini opportuni analoghi a questi principii, riscontrandoci del ricapito della presente.”
A’ Sottintendenti – Gl’Intendenti.
(2637) Il reale rescritto che verte sull’amministrazione da darsi ai collegi di Maria ed orfanotrofii per le donne, è il seguente: “Ho umiliato a S.A.R. il luogotenente generale il di lei rapporto del dì 6 corrente mese, in cui ha proposto dei provvedimenti che nell’attuale stato delle cose crede indispensabili per la retta amministrazione dei collegi di Maria, orfanotrofii, ed altre somiglianti case, riguardanti la educazione delle donzelle.
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Sottintendenti Intendenti Maria Maria
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