E la R.A.S. uniformemente ai sentimenti da lei rassegnati, ha ordinato che fino alla stabile definizione dei regolamenti generali su di questo importante articolo, la deputazione locale di ciascun collegio, orfanotrofio, o altra somigliante pia opera debba formarsi di tre soggetti oltre al presidente della medesima, che sarà sempre l’intendente o il sottintendente, il sindaco, e in Palermo il presidente della commessione di pubblica istruzione.
“Vuole ancora S.A.R. che uno de’ tre deputati appartenga al ceto ecclesiastico, e sia proposto dal vescovo a cotesta commessione per conservarsi all’ordinario il dritto di visitare i conti dell’amministrazione delle opere pie laicali, e che gli altri due deputati esser debbano due proprietarii del comune in cui esiste l’opera, dei quali uno debba proporsi alla commessione per via di terna della stessa comunità con l’intelligenza ed assenso del patrono della stessa pia opera, e l’altro anche per via di terna debba proporsi dalla stessa commessione dietro le convenevoli cognizioni de’ soggetti, ricevute o dalle legittime autorità, o anche da persone di fiducia della stessa commessione.
“E ha comandato finalmente la R.A.S. che la proposta del deputato vescovile, e le anzidette due terne, accompagnate dalle corrispondenti osservazioni della commessione, debbano in seguito rassegnarsi per l’approvazione di S.A.R. per la nomina deffinitiva dei soggetti.
“Io quindi comunico a lei queste reali deliberazioni per ordine della prefata A. S. R., affinchè cotesta commessione disponga l’esatto adempimento.
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Palermo
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