“Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro delle finanze
“Udito il nostro Consiglio di stato
“Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo quanto segue:
“Art. 1. La computazione indizionale da settembre ad agosto è abolita ne’ nostri reali dominii al di là del Faro.
“Art. 2. La indizione settima già cominciata nel 1 di settembre si terminerà nel dì 31 dicembre di quest’anno 1818; inguisachè la corrente indizione sarà computata per soli quattro mesi.
“Art. 3. Per effetto dell’articolo precedente le obbligazioni contratte ad indizione, e che non rimasero estinte in agosto di quest’anno, saranno calcolate per questa corrente indizione ridotta a quattro mesi, per un terzo, e rispettivamente con tal proporzione pe’ contratti precedenti alla presente legge, saranno calcolate tutte le conseguenze tra debitori e creditori, e tra proprietarii coloni e fittuarii, seguendosi il corso de’ mesi in cui andranno regolarmente a cadere, secondo l’abolita computazione indizionale.
“Art. 4. A datare dal 1 gennaro 1817, in tutti i pubblici registri, scritture, istromenti, atti di qualunque natura essi sieno, gli anni saranno notati ed esclusivamente computati secondo l’ordine dell’era volgare, senza indicazione del computo indizionale.
“Art. 5. I cancellieri, i procuratori, i notai, gli ingegnieri, i periti, i razionali, e tutti gli altri uffiziali pubblici, i quali contravenissero in qualsivoglia modo nell’esercizio della rispettiva professione o carica alle disposizioni contenute nella presente legge, saranno puniti con una multa di ducati trenta, pari ad onze dieci, e colla sospensione dal rispettivo uffizio per un anno.
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Udito Consiglio Faro
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