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      Or siccome alcuni degli antichi officii si trovarono per diverse cause alienati, e conceduti a dei particolari, la M.S. ha considerato che se da una parte il bisogno dell’ordine pubblico reclama lo stabilimento dei nuovi sistemi, e l’abolizione degli antichi officii, dall’altra la giustizia esige che ai possessorii degli officii a misura che saranno aboliti, sia accordato il conveniente proporzionato compenso. Al quale effetto per l’esame dei titoli di concessione, e per la liquidazione dei rispettivi compensi da assegnarsi ai possessori, s’è degnata d’emanare le seguenti istruzioni con rescritto dei 10 marzo 1819.
      “1. Il compenso che in forza delle leggi in osservanza fosse dovuto ai possessori degli offici aboliti, o da abolirsi coll’organizzazione dei nuovi sistemi amministrativi o giudiziarii, non sarà dato che dopo prodotto il titolo dal possessore, e dopochè un tal titolo sarà stato esaminato, e riconosciuto legittimo, e che per legge il compenso anzidetto fosse dovuto.
      “2. L’esame e l’ammessione del titolo sarà fatta dalla Gran Corte dei Conti come una commessione a ciò delegata.
      “3. I compensi d’assegnarsi saran proporzionati agli averi annessi degli officii. Gli averi posono consistere in soldi ed in provventi ossiano lucri. Pei soldi non vi sarà liquidazione, ma saranno calcolati come si trovano stabiliti. I provventi ed i lucri saranno liquidati colla seguente operazione.
      “Si farà un coacervo del fruttato dei due decenni precedenti a gennaro 1812, cioè da gennaro 1792, a dicembre 1811, e ne sarà calcolata la quantità media.


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Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
Appendice - Indici - Note
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1333

   





Gran Corte Conti