“Nel coacervo dei proventi dei due decennii non saranno inclusi i provventi abusivi, non sostenuti dalle pandette e regolamenti in vigore; intendendosi per regolamenti in vigore quelli soltanto che fossero stati da S.M. approvati.
“Liquidati nel modo già detto i provventi, ne sarà dedotta la terza parte per ragione di spesa d’amministrazione, responsabilità e lavoro personale.
“Ai due terzi che ne risultano sarà aggiunto il soldo nel caso che vi sia.
“Sarà questa la regola da osservarsi per la liquidazione del compenso in rendita annuale da assegnarsi in tutto, o in parte ai possessori degli officii aboliti e d’abolirsi. L’assegnamento in beneficio dei possessori sarà perpetuo o temporaneo secondo i diversi casi previsti nelle presenti istruzioni.
“La relazione per la liquidazione sarà fatta dalla real Conservadoria, da cui sarà trasmessa con rapporto motivato alla Gran Corte dei Conti, la quale dietro la requisitoria del pubblico ministero emetterà la definitiva liquidazione, confermando annullando e modificando le posizioni della relazione della conservadoria, secondo le regole del dritto.
“4. Per gli officii di già aboliti, i possessori i quali per le leggi in osservanza hanno dritto di reclamare il compenso, saranno tenuti di presentare alla Gran Corte dei Conti fra il termine di due mesi a contare dal dì primo di maggio 1819 i titoli di concessione colle rispettive dimande di ammessione.
“Per gli officii che saranno pel tratto successivo aboliti, il termine dei due mesi comincerà a decorrere dal giorno in cui sarà pubblicata l’abolizione.
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Liquidati Sarà Conservadoria Gran Corte Conti Gran Corte Conti
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