“5. La Gran Corte dei Conti dovrà pronunziare sull’amministrazione dei titoli, fra il termine di altri due mesi a contare dal giorno in cui sarà stato pronunziato il giudizio d’ammessione del titolo.
“6. Gli ufficii pei quali secondo le leggi sarà dovuto ai particolari il compenso, possono essere o perpetui o vitalizii ad una o più vite. Sì gli uni che gli altri avran potuto essere conceduti; 1. Mediante lo sborzo effettivo del prezzo; 2. per causa remuneratoria; 3. per causa meramente gratuita; 4. per causa mista.
“Le concessioni remuneratorie debbon esser distinte in due classi, in remuneratorie vere e miste. La concessione remuneratoria vera è quella in cui i servigii e l’altre cause onerose o compensative sieno state non solo distintamente enarrate, ma che siano benanche approssimativamente corrispondenti al valor dell’ufficio. La concessione remuneratoria mista è quella in cui i servigii sieno stati vagamente enunciati, e con parole che vanno piuttosto di stile.
“Le concessioni a causa mista son quelle in cui saranno simultaneamente concorse delle cause onerose e gratuite.
“Gli attuali possessori possono ripetere il loro titolo o da concessione fatta direttamente dal Governo o per compra pei primi concessionarii.
“Per ciascuna classe d’officii di sopra contemplati saranno assegnati dei rispettivi compensi, secondo le regole che verranno stabilite coi seguenti articoli.
“La Gran Corte dei Conti dopo l’esame del titolo nel pronunziare l’ammessione del medesimo, determinerà la classe a cui l’officio appartiene, da servir di norma alla relazione della real Conservadoria per la liquidazione del compenso.
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