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      “7. Ai possessori degli officii conceduti a perpetuità mediante lo sborzo effettivo e reale del prezzo, sarà assegnata una rendita perpetua corrispondente agli averi ch’erano annessi all’officio, da liquidarsi nel modo che s’è detto di sopra.
      “8. Per gli officii conceduti con perpetuità per cause remuneratorie vere, giusta la definizione data nel § 2. dell’art. 7. sarà ai possessori assegnata una rendita perpetua uguale agli otto decimi della rendita, liquidata nel modo già detto.
      “9. Per gli uffizii conceduti con perpetuità a causa remuneratoria mista, cioè che i servigii sieno stati vagamente enunciati, sarà ai possessori assegnata una rendita perpetua corrispondente a sei decime parti della liquidata, secondo la regola generale delle liquidazioni stabilita nell’art. 3.
      “10. Per gli uffizii venduti a vita, mediante lo sborzo effettivo del prezzo, sarà assegnata durante la vita del possessore la rendita liquidata come sopra.
      “11. Per gli uffizii venduti a più vite collo sborzo effettivo del prezzo, la rendita dovrà assegnarsi all’attuale possessore, e se rimangano ancora vite concedute ai suoi successori, per quante vite sono state contemplate nell’atto di concessione.
      “Per successori s’intendono quelle persone nominate o designate nell’atto di concessione; ed in caso di silenzio quelle che fra i rispettivi eredi si trovano le più di età, malgrado che fosse stata conceduta la facoltà di nominare.
      “12. Per gli uffizii conceduti ad una o più vite per causa mista di prezzo sborzato, e di servigii distintamente enarrati, sarà la rendita assegnata nel seguente modo.


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Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
Appendice - Indici - Note
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1333