“14. Per gli ufficii conceduti ad una o più vite per causa remuneratoria mista, cioè che i servigii non sieno stati enunciati che in termini generali e vaghi, il compenso da assegnarsi durante la vita o le vite delle persone contemplate nella concessione consisterà in una rendita vitalizia corrispondente a sei decime parti della somma degli averi liquidata e depurata ai termini dell’art. 3.
“15. Ai possessori d’ufficii conceduti per causa meramente gratuita a perpetuità o più vite, sarà assegnato a perpetuità e durante le vite contemplate, quattro decime parti del compenso che sarebbe stato loro dovuto, se la concessione fosse stata fatta con isborzo effettivo di prezzo. Detto compenso dei quattro decimi sarà perpetuo o per le vite contemplate.
“16. Ai possessori limitatamente di quelli uffizii ch’erano della classe dei vendibili, conceduti per una sola vita per causa meramente gratuita, sarà loro dato un altro impiego nella nuova organizzazione, e dove non potranno esservi destinati, verrà loro assegnato durante la loro vita cinque decime ossia la metà della rendita vitalizia, liquidata nel modo detto nell’art. 3.
“17. Pei possessori degli ufficii acquistati da persone alle quali fossero stati dal Governo conceduti, sarà osservato quanto segue:
“1. Se i primi concessionarii avessero ricevuto gli uffizii tanto collo sborzo effettivo del prezzo, quanto per causa remuneratoria vera, e colla espressa facoltà d’alienarli, gli attuali possessori saranno considerati come i primi concessionarii.
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Governo
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