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      Qualora poi nell’atto di concessione non fosse accordata la facoltà d’alienarli, gli attuali possessori saranno considerati pel prezzo da essi effettivamente sborsato ai concessionarii del Governo, senza tenersi conto del maggior fruttato dell’uffizio.
      “2. Qualora ai primi concessionarii fosse stato l’uffizio accordato per causa meramente gratuita o mista senza facoltà d’alienarlo, in questo caso gli attuali possessori saranno considerati come se per la loro vita soltanto avessero gratuitamente ricevuto l’uffizio.
      “18. Il procurator generale presso la Gran Corte dei Conti dovrà far riconoscere al Ministero residente presso il Luogotenente Generale tutte le liquidazioni che dalla Gran Corte saranno state fatte, indicando il capitolo delle istruzioni su di cui sono fondate.
      “19. Il Ministero sudetto dovrà trasmettere mese per mese gli stati della liquidazione della Gran Corte dei Conti colle opportune avvertenze nella colonna d’osservazioni, e col suo preciso e dettagliato parere per essere sottoposti all’approvazione della M.S.
      “20. Liquidati ed assegnati i compensi ai rispettivi possessori, saranno considerati come rendite annuali perpetue o vitalizie secondo la diversa loro durata, e quindi faranno parte del debito perpetuo e temporaneo dello stato, e soggette agli stessi pesi.
      “21. Dopochè la Gran Corte dei Conti avrà ammesso e classificato il titolo, il Ministero presso il luogotenente generale sarà autorizzato d’ordinare in favore dei rispettivi possessori, dei pagamenti a conto di quelle somme che giudicherà prudenzialmente di poter essere liquidate, ed indi assegnate a titolo di compenso.


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Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
Appendice - Indici - Note
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1333

   





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