“Art. 5. Riguardo a’ privilegi personali di cui dovranno godere i sudditi di sua maestà britannica nel regno delle due Sicilie, S. M. siciliana promette ch’avranno essi libero e non dubbio dritto di viaggiare e risedere nei territorii e dominii della prelodata maestà sua; salve le precauzioni di polizia che vengono usate colle nazioni più favorite. Essi avranno dritto d’occupare delle case e dei magazzini, e di disporre delle loro proprietà personali di qualunque natura e denominazione per vendita, donazione, permuta, testamento ed in qualunque altro modo, senza che si rechi loro a tale effetto il menomo ostacolo o impedimento.
“Non saranno i medesimi obbligati sotto verun pretesto a pagare altre tasse o imposte che quelle, le quali son pagabili o potranno pagarsi negli stati di S. M. siciliana dalle nazioni le più favorite.
“Saranno essi esenti da qualunque servigio militare sia per terra sia per mare: le loro abitazioni, e magazzini, e tuttociò che ne fa parte e loro appartiene per oggetti di residenza o di commercio saranno rispettati: non sono soggetti a visite o perquisizioni vessatorie: non potrà farsi nessun esame arbitrario o ispezione dei loro libri carte e conti sotto l’apparenza della autorità suprema dello stato; nè potranno altrimenti che in seguito di sentenza legale dei tribunali competenti.
“S. M. siciliana sì compromette di garantire in tutte le occasioni i sudditi di sua maestà britannica che risederanno nei suoi stati e dominii, la conservazione delle loro proprietà e della loro sicurezza personale nello stesso modo ch’è guarentita a’ suoi sudditi ed a tutti i forestieri appartenenti alle nazioni le più favorite e le più privilegiate”. Dal Bianchini.
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Sicilie Saranno Bianchini
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