In comprova di che aggiungerò essersi dalla saviezza de' legislatori Romani costantemente deciso, che occupando un figliuol di famiglia, quantunque neppur fosse emancipato, una magistratura, cessa riguardo ad ogni atto di essa il gius della patria potestà; anzi non han trovato strano, che il figliuolo esercitasse atti di giurisdizione sul padre(111). Le Sovranità in se stesse considerate non sono altro, che supreme magistrature.
Ognun comprende, che il finora detto da me s'applica indistintamente anche ai casi del figlio Sovrano rispetto alla madre, qualor questa come ultima erede fosse Sovrana in proprietà di qualche dominio ereditario. Le leggi le più sagge uniformandosi al natural sentimento non pongono distinzione, nè disparità tra' gradi de' doveri, e degli affetti verso il padre, e verso la madre(112). Sù questo adunque non mi tratterrò, e forse anzi temo, che non mi abbia ad esser rimproverata come ingiuria fatta alla perspicacia de' lettori l'averlo soltanto indicato.
Mi rimane a dire della forza del vincolo congiugale rispetto all'esser combinabile colla neutralità d'uno de' conjugi Sovrani mentre l'altro guerreggia. Credo, che molti correranno a pensare, che la stessa decisione da me data di sopra nel caso d'un padre, e d'un figlio ambedue Sovrani di distinti dominj si adatti al caso del marito, e della consorte; come coloro, ne' quali il vincolo della tenerezza, e de' doveri o non è maggiore, o non di molto sorpassa l'altro. Pure se vi si rifletterà si troverà esser il caso assai diverso, ed io porto opinione, che tra' conjugi, generalmente parlando, siavi legale, e giusta presunzione, che esclude l'uno dal potersi riguardar come facile, e verisimile a poter restar sinceramente neutrale nelle guerre dell'altro.
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