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      Quindi vi si veggono frequenti alterazioni, diminuzioni, e talvolta lesioni fatte alla proprietà di ciascuno, giustificate però sempre, ed ammesse ne' saggi governi civili per l'oggetto del bene universale, a cui debbono unicamente esser dirette. Ma nello stato di separazione, e d'indipendenza, quale suol essere tra gente e gente, siccome nulla ha ciascuna da attendere, o da sperare da' soccorsi esterni, così il dritto di proprietà divien sommo, ed inviolabile(213). Perciò la proprietà nazionale è infinitamente più sacra della proprietà privata; perchè sù quella niun Sovrano ha potuto impor leggi, giacchè due distinte nazioni non riconoscono superiore; nè ad alcun vantaggio comune, e maggiore ha potuta esser immolata. Solo ha potuto avvenire, che due nazioni siansi determinate a collegarsi, e stabilir tra loro quello, che dicesi Dritto delle genti convenzionale il quale rispetto ad esse fa lo stesso effetto, che il dritto civile riguardo ai privati. In questo solo caso (perchè spontaneamente così vollero) può a riflesso d'un benefizio comune trovarsi diminuito in qualche parte il dritto di proprietà di ciascuna. Tolto questo caso niuna cosa ha forza di debilitarlo, o di violarlo.
      Seguendo il lume di queste chiarissime scorte è facile la risoluzione della questione.
      Ogni nazione ha dritto incontestabile di poter escludere dal territorio suo qualunque persona di qualunque classe, che non le appartenga, e che non sia membro di lei; nè della esclusione è obbligata a render altra ragione, se non che non le piace ammetterla al godimento de' dritti suoi.


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De' doveri de' principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi verso i neutrali
Libri due
di Ferdinando Galiani
1782 pagine 527

   





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