Può non solo escluder le genti armate suddite d'altro Principe, ma (se vuole) anche i mercatanti, i naviganti, i viaggiatori, e infine tutti, ed escludergli non chè dal dimorar fissamente sul territorio suo, ma anche dall'attraversarlo(214). Meriterà per questa risoluzione il rimprovero di selvaggia, di barbara(215), d'inculta, ma non mai la taccia d'ingiusta, salvo alcuni casi d'eccezzione, che di quì a poco spiegherò. Neppur l'offerta del benefizio d'un utile commercio autorizza ad entrarvi per forza. Non vi è (generalmente parlando) benefizio contro voglia del beneficato. Tutto quel, che si può far verso di essa è il renderle la pariglia, e se verrà a chieder transito, o commercj, sarà tempo allora di soggettarla ad una giusta reciprocità. Così nascerà presso di essa il gius convenzionale: che se non lo vorrà, diverrà una nazione divisa dal resto del mondo, e forse più forse meno infelice dell'altre.
Rimanga intanto deciso esser la proprietà nazionale d'ogni popolo quel, che essa ha di più sacro, ed inviolabile; giacchè senza questa non salverebbe l'esistenza sua, e la sua libertà(216).
Conobbero benissimo siffatta verità que' vecchi giureconsulti Italiani, che nelle loro opere raccolte ne' Digesti, e nel Codice, ci lasciarono tanto lume di Dritto publico quanto ce ne bastava, se non fosse venuto il prurito a noi moderni di vantarci inventori d'una nuova scienza. Essi ce lo insegnarono al solito loro in poche parole. Dissero essere le servitù contrarie al dritto naturale(217), introdotte dal dritto delle genti, e dal civile; che l'iter, actus, via, cioè il transito sul fondo alieno è servitù(218); che sono le servitù una diminuzion del gius proprio, un accrescimento del dritto altrui(219); che confinano colla perdita del dominio cosicchè chi non può alienare, neppur può soggettarsi a servitù; che in fine non si presumono mai, debbon provarsi da chi asserisce averle, han bisogno d'una origine da titolo, e solo in pochissimi casi possono nascere da una lunghissima prescrizione.
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