Parimente se si parli d'occupazione di roba altrui, può quella essersi fatta col consenso del proprietario, ed essersi soltanto trascurato di fissarne il prezzo. Secondo. Può esser stata tolta per forza, e contro voglia del padrone in caso d'urgente necessità. Terzo. Può in fine esser stata presa, e non in circostanze di necessità, ma solo per semplice comodo di chi l'ha occupata. Tutti i sopraddetti casi meritano differenti risoluzioni.
Nel caso di danno derivato da totale casualità opinano generalmente i giuristi non potersi ripetere il prezzo del danno, indotti a così giudicare dall'autorità delle leggi Romane interpretate in questo senso da essi(295). Ma oltreacchè a me non pare, che que' prudentissimi legislatori assolvessero in ogni caso da qualunque obbligo di rifazione(296); anche se la cosa stasse così non si può francamente convertire in legge generale delle genti uno stabilimento di mero dritto civile. Questo dritto pieno d'equità, d'indulgenza, di mutuo perdono stabilito tra' cittadini d'uno stesso popolo, non può in tutto rassomigliare a quello, che dee farsi valere tra due nazioni separate, e indipendenti, tralle quali è tanto freddo l'amore, quanto è debole il legame degli scambievoli ajuti.
Perciò, io inclinerei ad opinare, che tra enti non sudditi dello stesso Principe possa pretendersi la rifazion del danno di mera casualità, benchè non col rigore della legge Aquilia, ma con quel prezzo mite, e temperato indicato dalle leggi Romane col nome d'arbitrio dell'uomo dabbene (297).
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