E per verità se taluno mi opponesse, che io condanni a pagare un innocente, risponderò, che io non veggo perchè abbia a soffrir una perdita un altro innocente. Sono ambedue innocenti, ma pure un danno esiste. Or meno si discosterà, a creder mio, dalla giustizia chi farà cader il peso di quella fatalità sù colui, che anche innocentemente la cagiona, che se la rovesciasse sù quell'altro innocente, a cui si fece il danno, Però di questa mia particolare opinione non imprendo ad esser tenace sostenitore(298), e non mi maraviglierei se da altri non fosse abbracciata.
Rispetto poi ai danni cagionati da colposa incuria con profonda saviezza stabilirono i legislatori Romani doversi obbligare l'autor del danno ad un pagamento rigoroso non dell'ordinaria valuta della cosa, ma del prezzo maggiore di essa(299); perchè vollero, che nella compensazione del danno trasparisse una spezie di lieve punizione dell'inavvertenza capace d'ispirarne il pentimento, e produrre una maggiore attenzione per l'avvenire; ma sopratutto per impedire, che della scusa di essa non si abusasse col fingerla ne' casi non del tutto involontarj. E se questo è ragionevole, ed universalmente abbracciato tra' concittadini, quanto più meriterà aver luogo tra' sudditi di diversi Sovrani?
Che se il danno è stato con avvertenza fatto, si converte in ingiuria, e non solo se ne condannano gli autori al pagamento del doppio, e finanche del quadruplo della valuta ma si dà corso ancora alle azioni criminali contro di loro.
Simili sono le decisioni rispetto alla valutazion delle cose occupate.
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Romani Sovrani
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