§. IV.
Della restituzion de' disertori.
Mi spinge a trattar questo punto l'averne il sensato Ubner fatta parola(324) ne' seguenti termini: «un neutrale, dice egli, può ricever ne' suoi Stati, ed anche nel numero de' suoi sudditi i disertori dell'una delle armate nemiche, o di ambedue senza esser obbligato a rendergli, se pur non vi si trovasse astretto da quella convenzion particolare, che suol chiamarsi cartello». Quella decisione pronunziata senza separar caso da caso potendo generar equivoci ed abbagli, m'obbliga a ragionarne.
Dico adunque esser necessario distinguere (al chè l'Ubner non avvertì) se le armate combattenti trovinsi fuori del territorio neutrale, o dentro di esso. Se fuori dello Stato del neutrale si combatte, i dritti, ed i doveri di costui rispetto alla restituzion de' disertori di ambedue le armate guerreggianti rimangono in tutto tali quali erano prima della guerra: perchè lo stato di neutralità non è un nuovo stato di cose, ma semplice perseveranza, e continuazion dell'antico(325) e perciò gli obblighi d'un neutrale sul punto de' disertori de' guerreggianti non si distinguono da que' di qualunque Sovrano verso gli altri Principi ne' tempi della piena pace, ed amicizia tra tutti.
Non s'appartiene al mio soggetto l'entrar ad esaminar la question generale, se anche non esistendovi espressa convenzion di cartello, sia ad un virtuoso, e giusto Principe permesso, o vietato l'accogliere, e dar ricetto ne' suoi dominj ai contravventori alle leggi d'un Sovrano suo amico; e se tra' delinquenti indegni di ricetto abbian anche a contarsi i disertori dal giuramento militare.
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