III. Quest'armata, o soldatesca conserva nel suo transito il libero e publico esercizio de' suoi culti, riti, e prattiche religiose in quanto non sian esse moleste, o ingiuriose, e dannose alla nazione amica, in mezzo a cui si trova.
IV. Ha pieno dritto di ritener sotto le sue insegne quanti individui ha seco condotti, ed anche que', che il Sovrano territoriale avesse spontaneamente consentito a lasciar reclutare, ed aggregare ad essa, onde è che può inseguirne i delinquenti di qualunque sorte e i disertori, e ripigliarsegli, o richiederne al Signore del territorio la restituzione, e la consegna, la quale, accordatogli il transito, giustamente non se gli può più negare. E se il transito non fosse stato spontaneamente concesso, ma preso di fatto, non ho dubbio di sostenere, che in far valer questi dritti non si arreca una nuova ingiuria, ed una ulterior violazione, ma riman sempre quella sola prima, che da questa non vien aggravata di più.
V. Al condottiere, ovvero ad altro magistrato prescelto, e destinato dal Sovrano dell'armata s'appartiene non il solo imperio militare (come abbagliando scrisse Errico Coccejo), ma ogni spezie di giurisdizione nelle cause civili di contratti, nelle criminali di delitti, e nelle miste, che nascessero tra gl'individui della truppa; e se mai non avesse il Sovrano conferita facoltà illimitata di giudicar senz'appello, l'appellazion si devolve sempre al Sovrano, che se l'ha riserbata, e non mai al Padron del territorio(332).
VI. Se poi l'affar civile di contratto, o il criminale di delitto abbraccia, e concerne un suddito del neutrale da una parte, e un individuo della truppa transitante dall'altra, quando il reo convenuto appartiene alla truppa, il Sovrano del territorio non ha in nessun caso mai giurisdizione diretta su di lui.
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