Subito, che sia assicurata la loro fede, ed obbedienza al nuovo Sovrano, altro non rimane ad esiggerne; nč la punizione di qualunque ancorchč ingiustissima guerra puō mai estendersi fino a toglier all'uomo il dritto insito d'aver la vita protetta, ed assicurata dal pentimento, e dalla posteriore innocenza, e sottomissione alle leggi.
Si domanda se concedendosi ai soldati il sacco d'una cittā presa per assalto possansi saccheggiar le case, e le botteghe de' neutrali esteri restativi spontaneamente. Rispondo, che il sacco solo divien legitimo qualora tutti i cittadini, o la massima parte abbian concorso ad una ostinata, e micidiale difesa. In questo caso non vi č modo da far distinzione tra' cittadini, e i neutrali, come non potrebbe neppur farsi eccezione di qualche cittadino, che fossesi tenuto lontano dalle offese. In ogni altro caso il conceder il sacco č atto tanto illegitimo quanto inumano.
Si domanda infine se occupata una cittā per sorpresa senza capitolazione, o rendutasi a discrezione, divengan parte della preda del vincitore anche le navi de' neutrali trovate nel suo porto. Rispondo, che se gli equipaggi di quelle navi o che siano appartenenti ai neutrali, o agli stessi nemici non han concorso alla resistenza ed alla guerra, č sempre illegitima la preda, e la confiscazione. Giā veggo oppormisi, e richiedermisi in qual modo io intenda ricompensar le truppe e i comandanti delle fatiche, de' disagi, e de' rischi d'una guerra, se vieto i saccheggi, le prede, le confische, le occupazioni de' beni de' nemici.
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Sovrano
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