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      Sostituendo ormai idee più determinate e precise alle rammentate di sopra vengo a dire, che a me sembra tutta la questione appoggiarsi sopra due principali teorie, come sopra i cardini suoi.
      La prima è, che nel richiedersi da' guerreggianti ai neutrali, che abbiano ad astenersi dal recar controbando di guerra a' loro avversarj, convien, che usino somma discrezione, e moderazione.
      L'altra per l'opposto è, che i neutrali nell'acconsentire a tal richiesta, e nel metterla in pratica usino lealtà, e buona fede.
      Meditandovi si scorge, che la prima sentenza deriva dal principio da me stabilito di sopra del non esservi perfetto dritto ne' guerreggianti di vietare, nè rigoroso dover di giustizia ai neutrali d'astenersi dal commercio del controbando di guerra; perlocchè onesta, e temperata ha da esser la domanda di chi non ha pieno dritto di esiggere, ma solo ha un valevole motivo di pregare: nè quando causasse intollerabile incomodo a chi si prega potrebbe dirsi discreta, ed ammissibile la richiesta.
      La pruova della verità dell'altra sentenza da me stabilita come base del susseguente mio discorso traesi manifestamente dal detto di sopra in più luoghi, cioè, che l'impedire il guerreggiante il trasporto del controbando di guerra al suo nemico, non è già soltanto, come generalmente si crede, un atto scusato in lui dall'imperiosa necessità, ma egli è nel tempo medesimo dal canto del neutrale un dover d'amicizia, di leale corrispondenza, d'equità, d'umanità. Che s'egli fosse solo un forzoso bisogno del guerreggiante scomodo, e rincrescevole al neutrale, sarebbe costui sempre in dritto di ricalcitrarvi, e potrebbe prescegliere se voglia opporvisi apertamente colla forza, o pur non volendo tanto inoltrarsi, e bramando temporeggiare piuttosto, che urtare le forze d'un Sovrano armato, potrebbe almeno senza taccia d'illealtà schivarne l'osservanza con ogni sorte d'artifizio, il quale non sarebbe in quel caso un dolo malo, ma dolo buono e lodevole, come quello, che sarebbe indirizzato a conservare il libero commercio de' sudditi suoi(427). Ma poichè l'astenersi regolatamente dal fornir controbando di guerra a' combattenti, egli è un'onesto dovere de' neutrali, perciò qualunque artifizio, ogni frode, ogni mascheramento diviene indecente, ed immeritevole di scusa.


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De' doveri de' principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi verso i neutrali
Libri due
di Ferdinando Galiani
1782 pagine 527

   





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