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      Per territorio del guerreggiante si deve intendere non solo l'antico suo, o de' suoi alleati, ma tutta quella parte di territorio del nemico, che colle sue armi avesse occupata; perciocchè dovendo i neutrali attender soltanto all'attuale possesso e non al titolo(506), basta, che egli in quell'atto ne sia il possessore, per potervi esercitar giurisdizione, e far valere il rigor delle sue leggi su chiunque vi sta dentro o a dimora, o di passaggio.
      Per territorio si deve intender ben anche quel mare, che non può chiamarsi mare libero ed aperto, o perchè s'accosta tanto al lido, che da terra col cannone può esser dominato, ovvero perchè essendo golfo, i cui lidi appartengono tutti allo stesso Sovrano, non è di passaggio altro, che per andar sulle terre di esso(507).
      Fin quì non credo aver contradittori. Ma se il controbandiere colla merce stassero ancora sul territorio del loro natural Principe, ovvero nel territorio d'altra pacifica Sovranità qual dritto vi avrà il guerreggiante? Dico asseverantemente non competergli niuno di quelli, che costituiscono giurisdizione. Parmi facile il dimostrarlo. Per niun verso nè la merce, nè il conduttore di essa posson chiamarsi sudditi suoi; dunque non gli compete sù di loro quel dritto, che un Sovrano ha in stato di pace. D'altra parte non può esser mai in stato di guerra un Sovrano contro un semplice privato: per esservi, bisogna, che vi sia già guerra tral Sovrano, e tutta la nazione, di cui quel privato è membro; ed a giungere a questo punto convien, che preceda tutto quel, che poi rende legitime le guerre.


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De' doveri de' principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi verso i neutrali
Libri due
di Ferdinando Galiani
1782 pagine 527

   





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