Abbiasi adunque per fisso e fermamente stabilito ciò, che l'Ubner ebbe l'oculatezza d'indicare, ma gli mancò il coraggio di svelatamente sostenere(530), che della legitimità degli arresti delle navi, e delle merci fatti o in terra dentro i dominj di talun Principe neutrale, o in mare aperto, il solo competente giudice è il Sovrano, di cui sieno indubitatamente sudditi i conduttori di esse.
Vengo finalmente alla moderna, e tragli antichi Greci e Romani non intesa questione di chi abbia ad esser il giudice della legitimità degli arresti, e delle prede di quelle merci non di controbando di guerra, ma d'innocente uso, che incontrinsi ad esser condotte da' neutrali, delle quali però la proprietà si suppone appartenere ai nemici di colui, che le fa intercettare.
È noto a tutti d'essere ne' secoli d'oscurità, d'ignoranza, e di sconvolgimenti, ne' quali languì l'Europa trall'anno mille, e il mille e trecento nata una opinione, che i sudditi d'un guerreggiante potessero legitimamente impossessarsi delle merci de' loro nemici trovandole imbarcate sopra nave amica in qualunque mare. Mi riserbo nel capo sequente a palesare le cause, le origini, le varietà avvenute, su cotesta assurda, e vituperosa opinione, della quale rimangono grandi e moleste reliquie e nella persuasione degli uomini, e negl'insegnamenti degli autori, e, quel ch'è peggio, negli editti di alcune Sovranità. Quì non ho bisogno di dirne altro fuorchè d'essersi in seguela di tal opinione formato presso varie nazioni un codice delle regole, secondo le quali si dovea esaminare, e discoprire il vero proprietario di coteste merci; e non è meno assurdo, e mostruoso cotesto codice di quel, che fosse la pretensione del dritto di violar la bandiera amica.
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