Ma il mare aperto non potendosi cingere, nè fissamente guardare, e niente potendovisi sopra costruire, era impossibile a custodire, e per conseguenza naturalmente incapace d'occupazione. E quindi per l'opposto si ravvisa, che quando appartenessero ad una sola nazione tutti i lidi, che cingono uno spazio d'acque o grande, o piccolo, sia che non avesse comunicazion veruna col mare, o che l'avesse per una stretta bocca(541), cotest'acqua si possiede legalmente, perchè può chiamarsi occupata e custodita.
Ma quando le porzioni del lido onde è cinto cotesto mare inchiuso appartengono a nazioni, diverse ed indipendenti tra loro, meditando sulla Differenza II. si comprende non potervi essere nè ragione, nè scusa, nè minimo pretesto per quella nazione, che possiede le terre che formano lo stretto, o vogliam dir la foce di cotest'acqua, di contrastar il passaggio e la navigazione dentro di essa alle altrui navi disarmate. Poichè non potendosene ricevere incomodo, guasto, disagio di sorte alcuna, non può ragionevolmente vietarsi ciocchè ad altri giova, ed a chi vorrebbe impedirlo non nuoce.
Meditando però sulla Differenza V, si ravvisa poter giustamente il possessore del lido, che forma l'imboccatura di cotesto golfo, o sia mare inchiuso, pretendere di visitare i navigli, che passano per lo stretto, e per effetto di saggia precauzione vietar il passaggio alle navi armate qualora o per lo grosso numero, o per altre circostanze gli dassero giusto sospetto da diffidarne. Ecco (chi il crederia!
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Differenza II Differenza V
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