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      Han variato però ne' diversi secoli le opinioni e gli usi sulla estensione di cotesto mare territoriale(551). Il più sicuro sembra, che ne' lidi non curvi s'inoltri nell'acqua il territorio fino a quella maggior distanza dove una batteria posta in terra giungerebbe colle palle, o colle bombe ad offendere. E veramente è conforme ai principj del gius comune chiamar territorio tutto quello spazio fin dove i magistrati, e i ministri possono col terror delle forze ad essi confidate far eseguir gli ordini del loro Sovrano(552). Non trovo peraltro niun Trattato publico, in cui cotesta distanza siasi fissamente determinata; e sarebbe difficil cosa il dire se la giurisdizione sugli orli de' mari sia da contarsi tralle cose favorevoli, o tralle odiose, e sia perciò da ristringersi, o da ampliarsi(553). Mi parrebbe peraltro ragionevole, che senza attendere a vedere se in atto tenga il Sovrano del territorio costrutta taluna torre o batteria, e di qual calibro di cannoni la tenga montata, si determinasse fissamente, e da per tutto la distanza di tre miglia dalla terra, come quella, che sicuramente è la maggiore ove colla forza della polvere finora conosciuta si possa spingere una palla, o una bomba. Ma ne' luoghi ove la terra s'incurva, ed apre baja, o golfo riman ricevuto tralle nazioni più culte di supporsi tirata una linea da punta a punta di quella terra ferma, o delle isolette, che sporgono oltre ai promontorj della terra ferma, e rispettarsi come territorio tutto quel seno di mare, ancorchè le distanze dal mezzo di esso alle terre d'intorno fossero da ogni parte maggiori delle tre miglia(554).


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De' doveri de' principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi verso i neutrali
Libri due
di Ferdinando Galiani
1782 pagine 527

   





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