I. Nel porto han da vivere nella massima pace e quiete con tutti, e spezialmente co' sudditi, e colle navi del Sovrano avversario ancorchè fossero navi corsare, o da guerra(579).
II. Non possono accrescer il loro equipaggio di gente di qualunque nazione, e neppur de' loro compaesani ingaggiati nel porto neutrale.
III. Non possono aumentare il numero, o il calibro de' loro cannoni, nè corredarli maggiormente di munizioni da guerra; ed in somma con quanta forza d'uomini e d'arme sono entrati, con altrettanta, e non più debbono uscire di nuovo.
IV. Non possono dal porto stare alla vedetta, o cercar notizia di bastimenti della nazion contraria che vengano, e scoprendogli non possono uscire ad incontrargli, e corrervi sopra. Facendolo, si obbligano colla forza del cannone del molo, o di lance armate spedite loro dietro a rientrare.
V. Non possono mettersi alla vela subito dopo, che avrà salpata l'ancora qualche nave de' loro nemici, ma debbono trattenersi almeno ventiquattro ore(580), scorse le quali se il naviglio partito innanzi, sorpreso da calma o da contrario vento ancor si vedesse dal porto, debbon prolungar il trattenimento finchè sia quello uscito di vista, nè sappiasi più qual cammino abbia preso.
VI. Non possono appiattarsi dentro le baje, i seni di mare, o dietro punte di promontorj, e d'isolette del paese neutrale per starvi in agguato a far caccia delle, navi de' loro nemici; e per dir tutto in uno non possono in alcun modo turbare il libero, facile, sicuro accesso di bastimenti di qualunque nazione ai porti, ed ai lidi del neutrale.
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Sovrano
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