Ma prima d'entrarvi mi convien far avvertire, che il passar i navigli de' guerreggianti lungo le coste, e ne' mari, che circondano uno Stato neutrale andando verso altra regione non si puņ a rigor di parlare chiamar transito, nč a tali navigazioni si applicano le cose da me dette di sopra al Capo VII sul dovere di concedere, e sul dritto di negare il transito. Questa voce indica solamente il passaggio degli eserciti per terra, i quali inevitabilmente debbono attraversar le terre limitrofe se voglion giungere al paese nemico. Ma sul mare č caso frequentissimo farsi immensi viaggi anche da piccoli navigli senza aver bisogno neppur d'accostarsi alle terre frapposte tral luogo dello loro partenza, e quello della destinazione(583). Perlocchč nč vi č bisogno di chiederne permesso, nč vi č dritto d'impedir coteste navigazioni, nč finalmente puņ tacciarsi di parzialitą quel Sovrano, che le lascia fare.
Ha da riguardarsi adunque l'ammissione de' bastimenti ne' porti del neutrale sotto tutt'altro aspetto, che quello di transito conceduto, salvo alcuni casi, che di quģ a poco indicherņ.
Ora seguendo le distinzioni da me stabilite di sopra, e cominciando da' bastimenti mercantili de' guerreggianti, non consumerņ molte parole a dire, che questi o che giungano ne' porti muniti, o che entrino nel mare territoriale del Principe neutrale, per qualunque cagione vi arrivino meriteranno sempre godervi un pieno e perfetto asilo se trovinsi carichi di merci di non vietato commercio. La loro innocenza gli fa sicuri.
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Stato Capo VII Sovrano Principe
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