§. V. Se un Sovrano entrando in guerra abbia dritto d'obbligarne un altro suo amico a dichiarar le sue intenzioni sulla neutralitą; e se abbia dritto d'astringerlo a restar neutrale.
CAPO V. De' Trattati di neutralitą.
§. II. De' Trattati di neutralitą stipulati co' nemici durando la guerra.
§. III. Del dritto di restar neutrale, che compete ad alcuni Principi, rispetto ai guerreggianti.
ART 1. De' Principi congiunti di parentela al guerreggiante.
ART 2. De Tributarj.
ART 3. De' Sussidiati.
ART 4. Degli Alleati.
CAPO VI. Degli essenziali doveri della Neutralitą, e delle eque condizioni de' Trattati di essa.
CAPO VII. Del transito delle armate sul territorio neutrale.
CAPO VIII. Del dritto d'asilo, e di protezione competente ai neutrali sul loro territorio.
§. II. Del dritto de' guerreggianti di astringer i neutrali a vender loro qualche genere di merci.
§. III. Dell'occupazion delle fortezze de' neutrali.
§. IV. Della restituzion de' disertori.
§. V. De Dritti di giurisdizione competenti alle armate de' guerreggianti mentre stanno sul territorio neutrale.
§. VI. Dell'immunitą delle persone e de' beni de' neutrali, che trovinsi sul territorio di taluno de' guerreggianti.
CAPO IX. De' commercj tra' neutrali, e i guerreggianti.
§. II. Dell'interruzion totale del commercio colle nazioni nemiche, o colle sole cittą assediate.
§. III. Del commercio particolare de' generi di controbando di guerra.
§. IV. Quali cose siano controbando di guerra.
ART. 1- Degli uomini o sia delle reclute.
ART. 2. De' cavalli, e de' muli.
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