ART. 3. Delle armi.
ART. 4. De' vascelli da guerra.
ART. 5. Degli alimenti, e delle merci di comoditą, e di lusso.
ART. 6. De' minerali.
ART. 7. De' metalli: del Ferro.
Del Rame.
ART. 8. De' metalli preziosi, o sia del denaro.
ART. 9. De' legni di costruzione, e degli altri attrezzi delle navi.
§. V. Della legittimitą, o illegittimitą di alcune convenzioni rispetto al commercio de' controbandi di guerra.
§. VI. De' commercj de' neutrali co' ribelli del Sovrano amico.
§. VII. Del Dritto competente ai guerreggianti sul controbando di guerra fatto da' neutrali.
§. VIII. Del giudice competente delle prede, e degli arresti fatti su' neutrali.
CAPO X. Degli usi attuali del mare tra guerreggianti, ed i neutrali.
§. I. Delle dissomiglianze tral mare, e la terra, e della varietą nel dritto, che quindi ne siegue.
§. II. Del corseggiare.
§. III. Del ricovero dato da' neutrali agli armatori, ed alle navi di guerra delle nazioni guerreggianti.
§. IV. Del dritto di goder asilo, e protezione competente alle navi armate de' guerreggianti ne' porti, e su' lidi de' neutrali.
§. V. Delle visite, degli arresti, e delle confische de' bastimenti neutrali incontrati in mare aperto; e delle violazioni del dritto talvolta usate in cotesti atti verso di essi.
ART. 1. Delle visite.
ART. 2. Degli arresti.
ART. 3. Delle prede, e delle confische.
ART. 4. Dell'embargo.
Conchiusione.
DE' DOVERI
DE' PRINCIPI NEUTRALI
VERSO
I PRINCIPI GUERREGGIANTI,
E DI QUESTI
VERSO I NEUTRALI.
LIBRO SECONDO.
CAPO PRIMO.
De' consigli, che la Ragion di Stato dą ai guerreggianti verso i neutrali.
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Ferro Rame Sovrano Dritto Ragion Stato
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