(102) Veggo, che mi si rinfaccerà come una manifesta contradizione quel, che ora io dico, con quel, che ho detto di sopra alla pag. 76. sul dritto, che ha il nemico di offender indistintamente tutti i dominj di quel Sovrano, a cui fa guerra, purchè in essi abbia il Sovrano assoluta, e perfetta Sovranità. Però sparirà a creder mio la contradizione se si rifletterà esser cosa diversa assai il dritto di deliberar da se solo, e senza doverne render conto a veruno, e quello di aver voto deliberativo in una generale assemblea. Un Sovrano nel primo caso se risolve da se solo, e con libera volontà di muover la guerra mostra il suo animo ostile assai più patentemente, di quel, che nol farebbe, allorchè opinando concorra con gli altri nella risoluzion comune di guerreggiare. I riguardi verso i compagni, la deferenza verso il Capo, e mille altre ragioni possono fare una spezie di forza alla libertà dell'opinare in comune. E perciò io ho creduto in questo secondo caso poter ammettere la concessione della neutralità se non per rigoroso dritto, almeno per naturale, e virtuosa equità verso que' popoli, che niun interesse politico unisce ai guerreggianti, e niuna parte presero nella deliberazion della guerra, nella quale il loro Principe, come rappresentante di altra entità morale opinò.
(103) Dig. De Reg. Juris l. 200.
(104) Dalla legge cum de indebito al Tit. III. de Probation. del libro XX. de' Digesti, dalla legge si Legatum al Tit. XIII. de Edendo del lib. II., e da non poche altre hanno i glossatori tratta la ben giusta massima legale, che præsumptio habetur a consuetis, e che præsumitur aliquid ex eo, quod plurimum accidit: sicchè dove veggasi rarità di casi avvenuti non può esservi legale presunzione.
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