Il Vattel al lib. III. c. 7. §.119. al suo solito trascrive il Volfio, e solo vi aggiunge qualche contradizione, poichè al §. 123. si ritratta in parte. Io son stanco di confutarlo. Dopo indicata la via del vero, ognuno: de' miei lettori può farlo da sè.
(227) Lib. II. c. 2. §. 13. num. 7.
(228) Nella nota al detto luogo.
(229) Nullus videtur dolo facere, qui suo jure utitur. Dig. de Reg. Jur. l. 55., e più sotto Non videtur vim facere, qui jure suo utitur, & ordinaria actione experitur. l. 155. §. I.
(230) Quanto nel sopracitato capo dice il Grozio urta a tal segno la ragione, ed il buon senso, che stanca a confutare, come fa nausea a leggere; e pure egli era stato preceduto da molti, ed è stato seguito da moltissimi: grande argomento dell'imperfezione, in cui giace ancora questa nostra moderna scienza di Dritto pubblico tanto oltramontanamente celebrata, e trasmessaci.
(231) Lo stesso potrei dire a un di presso della legge di dotar le fanciulle stuprate. Niuno ha creduto mai poter legittimamente stuprare, perchè ha depositato summa equivalente al valor della dote: tanto è diverso il compenso d'un mal fatto, dalla legitimità dell'atto.
(232) Pag. 23., e 24.
(233) Naturam expellas furca tamen usque recurret. Horat.
(234) Tali sono le preferenze accordate ai legni nazionali, l'esclusione degli esteri dal commercio detto di cabotage, la proibizione d'immettere o d'estrarre qualche genere di merci, ed altri regolamenti, che tutti a ben intendergli o sono veri divieti di transito, o vi si accostano assai col renderlo gravoso, e diseguale nella concorrenza co' nazionali.
| |
Vattel Volfio Lib Nullus Reg Grozio Dritto Naturam
|