(260) Anche i più rozzi popoli pensarono così. Cesare parlando de' costumi de' Germani del suo tempo dice hospites violare fas non putant, sanctoque habent. De bello Gall. l. V. c. 5.
(261) Se taluno non fosse ancor convinto delle ragioni da me addotte, lo prego a riflettere, che per principio di natural giustizia chiunque offende è soggetto alla vendetta da parte dell'offeso, e quando non si trovasse un'Autorità publica, che s'interponga ad assumersi il peso di farla, rimane inerente in ciascuno, ed indelebile il dritto di vendicarsi da se. Se dunque il Principe neutrale dichiarasse non credere d'aver dritto di vendicare le ingiurie fatte ad un altro Sovrano da un ambasciatore dimorante sul suo territorio, ecco che quel Sovrano entrerebbe nel dritto di reprimer egli colle sue forze le offese ricevute, o minacciate. Or non potrebbe far ciò senza entrar armato nel territorio del neutrale; ecco cominciate le ostilità tra lui, e il neutrale: quod erat demonstrandum.
(262) Vedasi Ugon Grozio. lib. II. c. 18., che non ammette il dritto d'asilo nelle case de' Legati, come derivante dal dritto delle genti, ma solo da concessione fattasene. Veggasi anche la dissertazione XVI. di Tomasio de Jure Asyli legatorum ædibus competente.
(263) Sono notissime le distinzioni usate da' giuspublicisti tra' Regni patrimoniali, e gli usufruttuarj. Ma così negli uni, come negli altri non si deve ammettere la legalità d'uno smembramento, o d'una cessione al dritto sovrano non fondata sopra qualche giusta causa d'evidente utilità o del Principe, o de' sudditi suoi; e niuna ve ne sarebbe a conceder questo immenso privilegio ai legati, poichè anche senza di esso le corrispondenze co' Sovrani amici egualmente si manterrebbero.
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