(331) Così se, per esempio, sul territorio d'un Sovrano Cattolico negli Stati del quale godessero le chiese, e i luoghi sacri dritto d'asilo per i disertori, e per certe altre spezie di delitti, transitasse l'esercito d'altro Sovrano Cattolico, o non Cattolico, ne' dominj del quale non godessero più questa privilegio le Chiese, dico, che il comandante di esso avrà dritto d'estrarre i suoi soldati disertori, o delinquenti dal sacro confugio, essendo obbligato ad attenersi alle sole leggi, ed usi degli Stati del suo Sovrano, e non a quelle del territorio, ove trovasi per accidente.
(332) In una parola ogni truppa formata, e riunita sotto la subordinazion de' suoi uffiziali ovunque trovisi, fictione juris, si riguarda sempre come dimorante sul territorio, e sotto le sole leggi del suo Principe in tutto quel, che concerne, e non s'estrinseca da' membri componenti di essa; ed è tanto essenziale e connaturale allo stato di truppa formata quella condizione, che neppur per via di trattato si potrebbero legitimamente convenir patti contrarj, come in appresso dimostrerò.
(333) Il processo in questi casi si compila congiuntamente dalle due Potestà secondo qualche rito e forma, che o contrattato anteriore all'ingresso, o nell'istante stesso con facilità tra potenze amiche si stabilisce. Quindi è, che sempre ne' transiti di truppe straniere il Signore del territorio destina un suo magistrato con amplissime facoltà come commissario a poter d'accordo co' condottieri di esse far ne' varj casi non arrestar il corso alla giustizia, il che torna in vantaggio de' sudditi dell'uno, e de' soldati dell'altro.
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