(416) Vedi s. p. 115.
(417) Officere enim istud est non prodesse alteri. Si largiaris ei, qui conspiret adversus patriam... non est hæc probabilis liberalitas. Cic. de offic. lib. I. c. 3.
(418) Al libro III. c. 7. §. III. dice così. Quand j'ay notifiè aux nations neutres ma declaration de guerre á tel ou tel peuple, si elles veulent s'exposer á lui fournir des choses qui servent á la guerre, elles n'auront pas sujet de se plaindre au cas que leurs marchandises tombent dans mes mains. E lo confirma al §. 113. Quali strane idee di dritto dovette mai essersi messe in capo se credeva bastante a render legittima ogni pretensione l'averla anticipatamente dichiarata. Dunque basterà a poter legalmente assassinare, il prevenir quel tale, e dirgli guardati, perchè io ti voglio assassinare? Se poi c'incappa sarà suo danno, e al dir del Vattel non avrà di chi dolersi. Qualora un guerreggiante non avrà dritto di vietar un ramo di commercio ad un neutrale, il prevenir, che gli voglia usar soverchieria non lo scuserà sicuramente.
(419) Il Grozio al L. III. c. 4. §. 2. 3., e 5. a me par, che sveli la sua inclinazione a prender nello stato di guerra per sinonimo le voci permissione, ed impunità, e creda in questo appunto consistere la forza del jus belli, cioè in render lecito tutto quanto il condottier dell'esercito lascia impunito ai suoi soldati. Non si dichiara sfrontatamente maestro di così esecrabil dottrina, ma accenna esservi in sostegno d'essa una folla di testimonianze di buoni autori.
| |
Vedi Officere Vattel Il Grozio
|