Cic. de Offic. 1. I. c. 10.
(431) Quanto era irregolare, che dal solo esempio de' Trattati stipulati ritraesse il Bynkersoek la distinzione di quel che è, o non è controbando; tanto è regolare, dopo trovata la ragione confirmarla coll'esempio di ciò, che molte savie nazioni non tral bollore, e la furia dell'armi, ma nella calma della pace han creduto giusto, e convenevole di stabilire tra loro.
(432) Prego i miei lettori a congiungere questo, che io quì dico con ciò che dalla pag. 113. fino alla pag. 115. ho discorso circa i Sovrani sussidiati, perchè l'uno dà luce all'altro.
(433) Non è nuovo nel mondo il sistema attuale degli Svizzeri, e de' Tedeschi. Gli Etolj abitatori anch'essi d'un paese montuoso e salubre della Grecia usarono gli stessi costumi: quum ipsi pro lege hunc morem antiquitus servent, ut adversus socios ipsi suos, pubblica tantum auctoritate demta juventutem suam militare sinant, & contrariæ persæpe acies in utraque parte Ætolica auxilia habeant. Tit. Liv. lib, XXXII. cap. 34. E quì mi sia concesso fare avvertire l'esatta conoscenza del dritto pubblico, che ebbero gli antichi decidendo, che quando non sono le truppe mandate dalla pubblica autorità in soccorso d'un combattente non si rompe la pace, nè si offende l'amicizia.
(434) Il Bullingero promosse la quistione se gli Svizzeri potessero in buona coscienza impegnarsi ad andare a combattere contro gente, che non gli avevano offesi. L'illustre Bayle v'interloquì nell'articolo del suo dizionario, ove parla di cotesto letterato.
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