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      Lo stesso fu confermato in altro Trattato tralle stesse Potenze del 1667. all'artic. XIII. e XIV. Bastino questi esempj a dimostrare la differenza messa costantemente tra' ribelli, e i semplici nemici.
      (463) Si trovano espressamente dichiarate merci libere gli alberi di nave, travicelli, travi, tavoloni, legni curvi, ed ogni altro legname, non men che le corde, vele, pece, catrame, ancore &c. nel Patto Preliminare tralla Svezia, e, l'Olanda del 1667. all'articolo III. e IV.; nel Trattato trall'Inghilterra, e l'Olanda del 1674. all'articolo IV.; nel Trattato tralle due Sicilie, e la Svezia del 1742. all'articolo XXVI.: nel Trattato tralle stesse, e la Danimarca del 1748. all'articolo XVIII., e in qualche altro più recente.
      (464) Nel Trattato trall'Imperatore, e la Spagna del 1725. all'articolo VII. furono numerate tra' controbandi di guerra le planches & bois destinès pour construire ou reparer les navires, voiles, goudron, & cordages: nel quale articolo è rimarchevole, che non si dichiara controbando il canape, o lo sparto non ancor manifatturato, ma soltanto il già convertito in vele, ed in gumine. Nè fu questo (come mostra creder l'Ubner) il primo Trattato, in cui ciò si stipulasse; poichè ne' sopracitati Patti Preliminari tralla Svezia, e l'Olanda del 1667. dopo essersi decise per merci libere le materie atte alla costruzion delle navi sian mercantili, o da guerra, fu stipulato un rimarchevole articolo separato, in cui si disse così: At vero quando Rex Sveciæ plena jam nunc gaudet pace, contraque Fœderati Belgii respublica cum Brittaniarum rege bello decertat navali; hanc ob causam dicti Ordines declarant durante hoc rerum statu permitti abs sese nequaquam posse, ut ne inter mercem illicitam habeatur omne id, quod ad construendas instruendasve naises bellicas referri potest, ut sunt cannabis, linteamen velis nauticis aptum, picis tam liquidæ, quam aridæ omne genus, mali majores, lignum incurvum, tabulæ navales quernæ, rudentes majoris generis, majores anchoræ, earumque partes quælibet, quotiescumque hæc omnia aut singula devehentur in loca ditionis Brittaniæ utpote instrumenta precipua per quæ a Brittanis Fœderato Belgio damnum vel maxime infertur; e quindi si volle, che durante quella guerra ne restasse vietato il commercio, e soggiacesse a confisca.


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De' doveri de' principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi verso i neutrali
Libri due
di Ferdinando Galiani
1782 pagine 527

   





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