.. nam & Legati cęterique qui revocandi domum jus habent, in ea sunt causa, ut in jus vocati venient privilegia sua allegaturi. l. 5. eod. tit.
(524) Il giudizio della legitimitą della bandiera č simile al giudizio de statu hominis, nel quale han da far parte in giudizio non meno il servo, che chi se ne asserisce padrone: non escludendone chi sostenesse, che que' due colludano tra loro. Perciņ oltre al Padrone della nave, ed al Sovrano, di cui egli si dice suddito, ha parte nel giudizio anche il predatore.
(525) Potrebbe un genere indubitatamente vietato, come č la polvere, gli schioppi, i cannoni non esser controbando o perchč non si conduceva al guerreggiante, o perchč s'ignorava, che quegli a cui spedivasi fosse gią entrato in guerra.
(526) Č concessa nelle legitime forme la Patente quante volte il prezzo del bastimento appartiene ai sudditi di chi dą la Patente, ed il capitano della nave con buona parte dell'equipaggio č di sudditi suoi, giacchč allora il profitto del nolito ricade tutto o quasi tutto ai suoi vassalli, come pił diffusamente spiegherņ nel capo seguente.
(527) Si cum restitisset quivis ex litigatoribus, viribus Pręturę compulsus est, nulla jurisdictio est. Dig. lib. V, tit. I. l. 2.
(528) Ciņ ch'io dico ha diggią qualche esempio in Europa. L'Inghilterra fa decidere le questioni sulle prede fatte da' suoi armatori nel Mediterraneo in Livorno; nč il Gran Duca della Toscana se lo ha per male. Sempre ha da rimaner perņ salvo l'ultimo appello al Sovrano del Console, che fu giudice in prima istanza.
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